Modifiche al regolamento 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili
Creato il: 23-02-2018
Dal 15 febbraio 2018 è entrato in vigore il regolamento della Commissione europea n. 2018/122 (pubblicato su GUCE L22 del 26-1-2018 ) che apporta alcune modifiche al Regolamento 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessile e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Il regolamento 1007/2011 prevede che l'etichettatura indichi la composizione fibrosa dei prodotti tessili, con controlli effettuati mediante analisi sulla conformità di tali prodotti attraverso le indicazioni riportate sull'etichetta.
Le principali disposizioni del regolamento 1007/2011 prevedono:
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obbligo di indicare la composizione completa della fibra dei prodotti tessili;
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requisiti tecnici minimi per poter richiedere una nuova denominazione di fibra;
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obbligo di indicare la presenza di parti non tessili di origine animale;
Secondo il Regolamento del 2011, i prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati ogni volta che sono disponibili sul mercato. Inoltre, l'indicazione della composizione fibrosa di un prodotto è obbligatoria in tutte le fasi della trasformazione industriale e della distribuzione commerciale di tale prodotto. Tutti i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili, compresi i prodotti grezzi, semilavorati, lavorati, semi-confezionati e confezionati, sono disciplinati da tale regolamento. Si sottolinea che il regolamento non tratta i seguenti argomenti: taglie, paese di origine o etichettatura di manutenzione.
Le modifiche pubblicate lo scorso 26 gennaio, prevedono una nuova denominazione di fibra tessile: "poliacrilato” aggiunta nell’All. 1 alla riga 50 con la seguente descrizione: fibra formata da macromolecole reticolate aventi nella catena più del 35% in massa di gruppi di acrilato (acidi, sali di metalli leggeri o esteri) e meno del 10% in massa di gruppi di acrilonitrile e fino al 15% in massa di azoto nei legami di reticolazione.
Al fine di poter utilizzare metodi uniformi per l’analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili, i metodi di prova (che figurano nell'allegato VIII del regolamento 1007/2011) sono stati modificati per includere la fibra di "poliacrilato".
Inoltre, all’allegato VIII, è stato aggiunto un nuovo metodo di prova per l'analisi quantitativa delle mischie di fibre di poliestere e altre fibre.
Il regolamento 1007/2011 stabilisce anche i tassi convenzionali per calcolare la massa delle fibre contenute in un prodotto tessile. Pertanto, il valore del tasso convenzionale per il "poliacrilato" è stato aggiunto all'elenco di cui all'allegato IX di tale regolamento.
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